Allegato
"A" al numero Repertorio
STATUTO
dell'Associazione Turistica Pro Loco di Garessio
ART.1
DENOMINAZIONE - SEDE
1.1
E' costituita in forma pubblica un'associazione denominata "Associazione
Turistica Pro Loco di Garessio".
1.2
L'associazione ha sede in Garessio
ART.2
COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'
2.1
La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che
intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale,
ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Garessio e
favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.
2.2
La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della
medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno
ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori
risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità
sociale.
2.3
La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative
come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in
movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o
l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento
dell'oggetto sociale.
2.4
La Pro Loco aderisce all' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al
Comitato Regionale delle Pro Loco del Piemonte, nel rispetto dello Statuto e
delle normative U.N.P.L.I.
ART.3
OGGETTO SOCIALE
3.1
Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:
a)
svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo
alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte
quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonchè il
patrimonio storico-monumentale ed ambientale;
b)
promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati,
iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti,
manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonchè
iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di
monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei
turisti e la qualità della vita dei residenti;
c)
sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza
globale del territorio;
d)
stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera
ed extra alberghiera;
e)
preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il
turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga
funzionalità;
f)
collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei
servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il
rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
g)
curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di
appositi uffici;
h)
promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a
favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la
terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati
all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di
coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche
all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di
itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero
per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche
ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli
emigrati residenti all'estero).
i)
aprire e gestire circoli per i soci.
CIRCOLI
UNPLI: specialmente nei paesi più piccoli, possono costituire l'unico punto di
aggregazione.
CIRCOLI
PRO LOCO U.N.P.L.I.:
·
Uno riguarda l'aspetto statutario, poichè deve espressamente essere indicata
l'assenza di finalità di lucro per evitare interpretazioni e comportamenti
elusivi e/o di mancanza di trasparenza, con anche l'inserimento di quanto segue:
-
Ai sensi dell'art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle
Imposte sul Reddito, con la costituzione del Circolo Pro Loco - UNPLI di
Garessio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso
la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, è rivolta esclusivamente ai
soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale.
ART.4
SOCI
4.1
I soci della Pro Loco si distinguono in:
a)
Soci Ordinari;
b)
Soci Sostenitori;
c)
Soci Benemeriti;
d)
Soci Onorari.
4.2
Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente
stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti
nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex
residenti, ecc.) sono interessati all'attività della Pro Loco.
4.3
Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano
contribuzioni volontarie straordinarie.
4.4
Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo
per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.
4.5
Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per
particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.
4.6
Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
ART.5
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
5.1
I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i
Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
5.2
Tutti i Soci, purchè maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:
a)
di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b)
di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c)
di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
della Pro Loco;
d)
a ricevere la tessera della Pro Loco;
e)
a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f)
a frequentare i locali della Pro Loco;
g)
ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed
organizzate dalla Pro Loco.
5.3
I Soci hanno l'obbligo di:
a)
rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b)
versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
c)
non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.
ART.6
AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1
L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro
Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale.
6.2
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
6.3
L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per
dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi
relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti
della Pro Loco.
ART.7
ORGANI
7.1
Sono organi della Pro Loco:
a)
l'Assemblea dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Segretario ed il Tesoriere;
e)
il Collegio dei Revisori dei Conti;
f)
il Collegio dei Probiviri (eventuale);
g)
il Presidente onorario (eventuale).
ART.8
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
8.1
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in
conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci.
Ogni
Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa
versata.
8.2
L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle
finalità sociali.
8.3
All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono
essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea).
Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.
8.4
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
Le
Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della
Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In
caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il
Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario,
in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
L'Assemblea,
sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco,
previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del
giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (i soce devono essere in regola
con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato
per la celebrazione dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data
fissata.
L'Assemblea,
sia ordinaria sia straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente previsto
nel presente statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la
metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti
espressi; in seconda convocazione, da indirsi un ora dopo, l'Assemblea è valida
qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della
metà più uno dei voti espressi.
8.5
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di
sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla
formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte
del Consiglio Direttivo o dei Soci.
8.6
L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese
di giugno.
8.7
L'Assemblea straordinaria è convocata:
a)
dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b)
dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
c)
a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
d)
per le modifiche del presente Statuto;
e)
per lo scioglimento della Pro Loco.
8.8
L'avviso di convocazione delle Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) deve
essere consegnata a mano o a mezzo posta; la spedizione può essere sostituita
dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci (es. nella
sede della pro loco, in pubblica bacheca, etc.).
8.9
Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la
maggioranza dei due terzi dei voti validi.
8.10
Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto
apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti
i Soci presso la sede sociale.
ART.9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1
L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti del
Consiglio Direttivo
9.2.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una
equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a
cinque e non superiore a ventuno unità.
9.3
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
9.4
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual
volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di
almeno due terzi dei Componenti.
9.5
I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza
giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione
del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come
previsto nel successivo comma.
9.6
In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:
i
Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati
delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più
Soci da utilizzare per la surroga sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per
l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua
funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio
Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero
Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro
due mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per
l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9.7
Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto
consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro
un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di
un nuovo Consiglio Direttivo.
9.8
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un
terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del
Presidente.
9.9
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della
Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà, quindi si
possono contrarre mutui, prestiti, importante è che tale pratica venga svolta
dopo una delibera del Consiglio Direttivo il quale fatta una votazione, si
ottenga una maggioranza relativa, e che tale scopo sia per il raggiungimento
delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto
riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio
Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di
previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto
economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. 9.10 Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
9.11
Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che
siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che
possono partecipare senza diritto a voto.
9.12
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso,
consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
ART.10
IL PRESIDENTE
10.1
Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima
riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato
all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
10.2
Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio
Direttivo, sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.
10.3
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio
Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
10.4
In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice
Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente).
10.5
In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal
Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
10.6
Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ha la responsabilità
della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio,
convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è
responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
10.7
E' assistito dal Segretario.
ART.11
IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE
11.1
Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo
interno.
11.2
Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative
riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della
Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale
funzionamento degli uffici.
11.3
Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea
documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro
Loco nonchè della regolare tenuta dei libri sociali.
11.4
Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative
registrazioni.
11.5
E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.
ART.12
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
12.1
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti, a votazione
segreta, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.
12.2
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed
occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
12.3
I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in
tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del
giorno, senza diritto di voto.
12.4
I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza
del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
ART.13
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (eventuale)
13.1
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione segreta,
di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.
13.2
I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e
di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.
13.3
Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie che non
è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale
U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..
13.4
I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del
Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
ART.14
IL PRESIDENTE ONORARIO (eventuale)
14.1
Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali
meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
14.2
Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi
di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
ART.15
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
15.1
Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro
Loco iscritta:
a)
su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio
Direttivo;
b)
su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
c)
in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
d)
in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
e)
negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I..
15.2
Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei
mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.
ART.16
ENTRATE E SPESE
16.1
Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo
svolgimento della propria attività sono:
1)
quote e contributi dei Soci;
2)
eredità, donazioni e legati;
3)
contributi dell' Unione Europea e di organismi internazionali;
4)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell'ambito dei fini statutari;
5)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6)
proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7)
erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
8)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento;
9)
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di
promozione sociale.
16.2
Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e
spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere
divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
16.3
Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere
reinvestiti a favore delle attività istituzionali.
ART.17
PRESTAZIONI DEI SOCI
17.1
La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini
istituzionali.
17.2
La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a
propri Soci.
17.3
Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite.
17.4
Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal
presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate,
sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito
delle attività istituzionali.
17.5
Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non
amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o
interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a
quotazioni di mercato e dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.
ART.18
RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
18.1
Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto
consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei
Soci annualmente. Contestualmente all'approvazione del bilancio.
18.2
Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza
come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
18.3
Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso
la sede della Pro Loco.
ART.19
SCIOGLIMENTO
19.1
L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea
Straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione dovranno essere
presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere
assunta con i 4/5 dei voti presenti. In seconda convocazione, da indirsi un'ora
dopo. l'assemblea è validamente costituita con i 2/3 degli aventi diritto a
deliberazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
19.2
In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le
pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute in favore di
altre Associazioni di promozione sociale con obbligo di essere utilizzate a fini
di utilità sociale.
19.3
I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti
pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con
obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale.
ART.20
NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.